Definizione di PMI

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Le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla vigente disciplina comunitaria in materia (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

 

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

  1. hanno meno di 250 occupati, e
  2. hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

 

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:

  1. ha meno di 50 occupati, e
  2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

 

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:

  1. ha meno di 10 occupati, e
  2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

 

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

 

Le imprese ai fini della determinazione della dimensione aziendale sono classificate in imprese autonome, associate o collegate.

Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi del D.M. del 18 aprile 2005. L’impresa richiedente è considerata autonoma anche nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e /o collegate.

 

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del comma 5 del citato D.M., tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:

  1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

 

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

  1. l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  4. le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi specifici riportati con riferimento alle imprese associate, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.